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LEGGE 18 aprile 1950, n. 245

Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-6-1950
al: 7-4-1958
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad
effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione
e   riparazione   di  edifici,  impianti  e  macchinari  distratti  o
danneggiati   in  dipendenza  della  guerra,  nonche'  per  la  nuova
costruzione  di  edifici,  impianti  e  macchinari  occorrenti per il
funzionamento  dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di
50 miliardi.