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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 93

Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, già sostituiti dall'art. 1 dell', legge 15 aprile 1942, n. 515, sono modificati nel modo seguente:
"La Cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessità per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario.
"La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - MARAZZA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI