stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 64

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1950 al: 10-6-1958
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore a 16 anni. . . . . . . . . . . L 250 per le donne di età superiore a 16 anni . . . . . . . . . . . .L.165 per i ragazzi di ambo i sessi dal età non superiore a 16 anni. L. 85
Salvo quanto è disposto nel comma precedente, nulla è innovato, per quanto riguarda le indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.
Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.