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LEGGE 20 febbraio 1950, n. 54

Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-3-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura massima dell'indennità, di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1940, n. 1868, è elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue.
La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a L. 120.000.