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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1028

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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Testo in vigore dal: 3-2-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato
con  i  regi  decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 dicembre 1929, n.
2400;  1 ottobre 1932, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre
1934,  n.  2448;  27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, n. 1296; 9
maggio  1939,  n.  1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n.
470; 5 settembre 1942, n. 1266;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulante dalle
autorita' accademiche della predetta Universita';
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  Dopo  l'art.  56  vengono  aggiunti  i  seguenti nuovi articoli col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

               SEZIONE V. - Scuola di perfezionamento
           per la produzione dello zucchero e dell'alcool.

  Art.  57. - E' istituita presso la Facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  una  scuola  di perfezionamento per l'industria
dello   zucchero  e  dell'alcool  intitolata  al  nome  di  "Serafino
Cevasco".
  Art.  58.  -  La  scuola  ha la sua sede presso l'Universita' degli
studi  di  Ferrara.  Essa  ha  per  scopo  di  impartire  lezioni  ed
esercitazioni  pratiche  al  fine del perfezionamento teorico-pratico
nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.
  Art. 59. - La scuola conferisce un diploma di perfezionamento nella
tecnologia dello zucchero e dell'alcool.
  Art.  60.  -  Il  Consiglio  della  scuola e' composto da tutti gli
insegnanti che la costituiscono ed e' presieduta dal direttore.
  Il  direttore  della scuola e' nominato dal rettore su designazione
del  Consiglio  della  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche e
naturali tra i professori di ruolo della Facolta' stessa.
  Art.  61.  -  La  scuola  di  perfezionamento impartisce i seguenti
insegnamenti:
    1) anatomia e fisiologia della bietola;
    2) agronomia;
    3) difesa antiparassitaria della bietola;
    4) chimica agraria;
    5) chimica degli zuccheri;
    6)  principi e metodi di misure chimico-fisiche, in zuccherificio
con esercitazioni;
    7) chimica delle fermentazioni;
    8) microbiologia industriale;
    9) tecnologia ed impianti dell'industria saccarifera;
    10) teoria e pratica della depurazione dei sughi;
    11) teoria e pratica della diffusione;
    12)  teoria  e pratica della concentrazione e coltura dei sughi e
sciroppi;
    13) controllo della lavorazione;
    14) chimica analitica di zuccherificio con esercitazioni.
  Oltre  ai  predetti  corsi  possono  essere  tenute  conferenze  di
aggiornamento nel campo dell'industria saccarifera.
  Art. 62. - La durata degli studi del corso di perfezionamento e' di
un anno.
  Alla scuola possono essere ammessi i laureati in:
    1) chimica;
    2) chimica industriale;
    3) ingegneria;
    4) scienze agrarie.
  Art.  63. - Il numero massimo degli allievi ammessi alla scuola per
ogni anno e' di venti.
  Art.  64.  - I candidati all'ammissione alla scuola verranno scelti
in   base   ad  un  concorso  per  titoli  da  valutarsi  a  giudizio
insindacabile del Consiglio della scuola.
  Art.  65.  -  Gli  iscritti  ai corsi sono tenuti alla frequenza ai
corsi  di  lezione  e  di  esercitazione.  La frequenza e' comprovata
dall'attestazione   rilasciata   dai   professori   sul  libretto  di
iscrizione.
  L'attestazione    di    frequenza   e'   indispensabile   ai   fini
dell'ammissione agli esami.
  Art.  66.  -  Le  lezioni e le esercitazioni sono tenute nei locali
della Universita' e presso il laboratorio sperimentale della Societa'
produttori zucchero di Ferrara.
  Art.  67.  -  Gli iscritti ad corso sono tenuti al pagamento di una
tassa di iscrizione e di una sopratassa di esami e di diploma nonche'
di  un  contributo  per  le  esercitazioni  di  laboratorio,  il  cui
ammontare    sara'   fissato   dal   Consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' su proposta del Consiglio direttivo della scuola.
  Art. 68. - Le spese relative al funzionamento della predetta scuola
saranno a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Ferrara.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 30 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1950
  Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 40. - FRASCA