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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 966

Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.

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Testo in vigore dal:  5-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneità professionale, a posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del ramo esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data di pubblicazione della presente legge, di licenza di scuola secondaria inferiore e che si trovino distaccati agli uffici, e vi abbiano disimpegnato soddisfacentemente mansioni di carattere amministrativo o tecnico amministrativo per un periodo continuativo di almeno un anno, con 300 giornate di effettiva presenza al 31 dicembre 1948.
Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:
a) gli agenti di cui al precedente comma che, nel quadriennio 1946-49, siano stati restituiti agli impianti di provenienza per ragioni di servizio;
b) gli agenti del personale subalterno degli uffici che si trovino nelle stesse condizioni degli agenti di cui al presente articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.