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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 966

Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.

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Testo in vigore dal: 5-1-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e' autorizzata ad
indire  un  concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneita'
professionale,  a  posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del
ramo  esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data
di   pubblicazione   della  presente  legge,  di  licenza  di  scuola
secondaria  inferiore  e  che si trovino distaccati agli uffici, e vi
abbiano   disimpegnato   soddisfacentemente   mansioni  di  carattere
amministrativo  o  tecnico amministrativo per un periodo continuativo
di  almeno  un  anno,  con  300  giornate di effettiva presenza al 31
dicembre 1948.
  Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:
    a)  gli  agenti  di  cui al precedente comma che, nel quadriennio
1946-49,  siano  stati  restituiti  agli  impianti di provenienza per
ragioni di servizio;
    b)  gli  agenti  del  personale  subalterno  degli  uffici che si
trovino  nelle  stesse  condizioni  degli  agenti  di cui al presente
articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.