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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1949, n. 833

Modificazioni alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

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Testo in vigore dal: 27-11-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istituitivo
del  Fondo  di  previdenza, a favore del personale addetto ai servizi
delle  imposte  di  fabbricazione,  convertito nella legge 19 gennaio
1939, n. 260;
  Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione  e la erogazione del
Fondo  di  previdenza  anzidetto,  approvato  con  regio  decreto  28
novembre 1910, n. 1768;
  Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del
personale  dei  Laboratori  chimici  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette al Fondo predetto;
  Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per
il  personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici
delle dogane;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per le finanze, di con certo con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  misura,  delle  indennita'  fissate  dalla  tabella  annessa al
regolamento  per  l'amministrazione  e  la  erogazione  del  Fondo di
previdenza  a  favore  del personale delle imposte di fabbricazione e
dei  laboratori  chimici delle dogane, approvato con regio decreto 28
novembre  1940, n. 1768, e' aumentata di tre volte dal 1 gennaio 1947
al 30 giugno 1948 e di otto volte dal 1 luglio 1948.