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LEGGE 8 giugno 1949, n. 605

Composizione della Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-9-1949
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  Commissione  permanente incaricata di dirigere il lavoro per la
revisione toponomastica della Carta d'Italia, di cui al regio decreto
5 marzo 1911 e successive modificazioni, e' composta come segue:
    Presidente:
      il direttore dell'Istituto geografico militare.
    Membri:
      il  presidente  del  Comitato  nazionale  per  la geografia del
Consiglio nazionale delle ricerche od un suo delegato;
      il  direttore  dell'Istituto idrografico della marina od un suo
delegato;
      il presidente del Touring Club italiano od un suo delegato;
      il presidente del Comitato scientifico del Club Alpino italiano
od un suo delegato;
      il  presidente  della  Societa'  geografica  italiana od un suo
delegato;
      un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
      un rappresentante del Ministero dell'interno.
    Per la parte che riguarda la loro regione o provincia:
      a)  il presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo
delegato;
      b)  il  presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo
delegato;
      c)  il  capo  dell'Amministrazione provinciale di Gorizia od un
suo delegato;
      d)  il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine od un suo
delegato;
      e) il presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od
un suo delegato;
      f)  un  rappresentante  della  Deputazione  regionale di storia
patria;
      g)  i direttori degli Istituti di geografia delle universita' o
loro delegati;
      h) i direttori di Centri studi regionali o loro delegati.
    Segretario:
      un   funzionario   od  un  ufficiale  dell'Istituto  geografico
militare, di grado non superiore al settimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 giugno 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
- SCELBA - PELLA -
GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI