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LEGGE 18 luglio 1949, n. 530

Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-9-1949 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'art. 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e elevato a giorni trenta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI