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LEGGE 29 luglio 1949, n. 481

Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-8-1949 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi alla, Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.
Tale somma verrà utilizzata dalla predetta Sezione, per le operazioni di mutuo consentite dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonché per lo sconto dei contributi diretti rateali, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, il. 399.
I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.
L'eventuale disponibilità residua) dell'anzidetta somma di lire tre miliardi sarà destinata per gli scopi indicati nel successivo art. 4.