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LEGGE 18 luglio 1949, n. 479

Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi.

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Testo in vigore dal: 23-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  indennita' di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto  legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai
provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e
con decorrenza dal 1 aprile 1949.