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LEGGE 30 giugno 1949, n. 477

Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-8-1949
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' situata una
sede  secondaria,  filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di
una, societa' avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha
cessato  di  esercitare  la  sua  sovranita', ovvero, in mancanza, il
presidente del tribunale di Roma puo', nel caso in cui la maggioranza
dei  soci  abbia  la  cittadinanza  italiana e risieda in Italia o la
maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani, autorizzare
la  convocazione  dell'assemblea, in una localita' diversa, da quella
in  cui  e'  stabilita  la  sede  sociale  o  nella  quale  per  atto
costitutivo  o  statuto  debba  farsi tale convocazione, su richiesta
motivata  degli  organi  sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo
statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea.
  Le  deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo
adottate  dalle  assemblee  delle societa' di cui al comma precedente
debbono  essere  depositate  e  iscritte  presso  la  cancelleria del
tribunale della localita' in cui l'assemblea si e' riunita.