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LEGGE 29 luglio 1949, n. 474

Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 7-8-1949
al: 17-10-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   istituti  di  credito  fondiario,  edilizio  ed  agrario  di
miglioramento  autorizzati,  entro  limiti  determinati,  ed emettere
cartelle  ed  obbligazioni,  e'  consentita  l'emissione fino a venti
volte  l'ammontare  del  capitale  versato  o  del fondo di dotazione
nonche' delle riserve.
  Raggiunto  il  limite  di  cui  al  comma  precedente, gli Istituti
possono  chiedere,  con  motivata  domanda  illustrativa  del  lavoro
compiuto,  un  ulteriore  aumento  del  limite  fino  a  trenta volte
l'ammontare  del  capitale  versato  o del fondo di dotazione nonche'
delle riserve.
  L'autorizzazione  relativa e' concessa con decreto del Ministro per
il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
  Sono  computate  agli  effetti  dei  limiti  come  sopra fissati le
cartelle   od  obbligazioni  comunque  emesse,  anche  se  non  poste
effettivamente in circolazione.
  Non  sono  computate  agli effetti dei limiti come sopra fissati le
cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per
il loro importo residuo.