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LEGGE 26 luglio 1949, n. 448

Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-7-1949
al: 6-4-1955
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al 31 dicembre 1954: il rilascio del nulla osta di proiezione
in  pubblico  dei  film non nazionali, parlati in lingua italiana, di
lunghezza  superiore  ai mille metri, e' subordinato al versamento da
parte delle ditte interessate della somma di L. 2.500.000 per ciascun
film,  da  effettuarsi  presso  la  Sezione  autonoma  per il credito
cinematografico  della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio
di apposito buono.
  Per  i  film  non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza
superiore  ai  mille  metri,  anche  se gia' muniti del nulla osta di
proiezione in pubblico, dovra' essere effettuato, con le modalita' di
cui  al  comma  precedente,  un versamento di L. 1.000.000, se i film
siano  stati  sdoganati tra il 1 gennaio 1949 e la data di entrata in
vigore della presente legge. A tali effetti e' considerata la data di
sdoganamento  risultante  dalla  bolletta di importazione della copia
necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.
  Qualora  sia  stato  gia' rilasciato il nulla osta di proiezione in
pubblico,  i  versamenti  di  cui  al comma precedente debbono essere
effettuati  entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta e' revocato.