stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1949, n. 419

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 22-7-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
del 26 ottobre 1947, n. 1328, e' aggiunto il seguente comma:
  "Limitatamente  alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento
spettante  all'Erario  dello  Stato, e' attribuita ai seguenti enti e
nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000
2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391
3) Ente "Villaggio del fanciullo"
di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".