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LEGGE 21 aprile 1949, n. 257

Modificazioni agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-6-1949
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.   17   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative
sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato
giuridico  dei  sottufficiali  della  Marina  militare, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 914, e' abrogato e sostituito dal
seguente:
  "Agli  effetti  del  compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza
della  ferma  volontaria,  e' computata dal 1 maggio dell'anno in cui
l'arruolato  termina  con  esito  favorevole  il  corso  0  e  quello
integrativo di cui al precedente art. 12.
  Per  i  provenienti  dal  personale  di leva, la ferma volontaria a
premio  di  anni  cinque  decorre  dal  1  maggio dell'anno in cui il
militare di leva e' entrato in servizio o dal 1 maggio successivo, se
ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.
  Per  i  provenienti  dai  raffermati  di  leva, la ferma volontaria
complementare biennale a premio decorre dal 1 maggio dell'anno in cui
essi  terminano  il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati
di leva.
  Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso 0,
la data della decorrenza della ferma e postergata di un anno.".