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LEGGE 9 marzo 1949, n. 106

Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1949
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi  nelle  spese  di sorveglianza governativa dovuti per
l'esercizio  delle  ferrovie  e  delle  tramvie in applicazione degli
articoli  199  e  272  del  testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata
e  per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente
misura:
    ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;
    tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
    tramvie urbane, L. 500 a chilometro.
  Per  le  tramvie  urbane  di cui al decreto legislativo 12 dicembre
1947,  n.  1406,  si  applica  la  misura  stabilita,  per le tramvie
extraurbane.