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LEGGE 9 marzo 1949, n. 77

Applicabilità ai Comuni appartenenti alle province di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-4-1949
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  degli  articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14
dicembre   1947,   n.  1598,  sostituiti  dall'art.  15  del  decreto
legislativo   5   marzo  1948,  n.  121  -  con  le  modificazioni  e
integrazioni  di  cui  alla  legge  29  dicembre  1948,  n. 1482 - si
intendono  applicabili a tutti i Comuni delle province di Frosinone e
di Latina.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 marzo 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI
                                                   - VANONI - PELLA -
                                                     TUPINI - SEGNI -
                                                CORBELLINI - LOMBARDO
                                                            - SARAGAT

Visto, il Guardasigilli: GRASSI