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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1472

Provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1964)
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Testo in vigore dal: 28-1-1953
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Gli    ufficiali    dell'Esercito,    della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno
quindici  anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di
servizio  effettivo, collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti,
nella  riserva  o  in  congedo assoluto, o dispensati dal servizio, o
collocati  in  riforma od a riposo, per avere conseguito una pensione
vitalizia  od  un  assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una
delle  otto  categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19
febbraio   1942,  n.  137,  in  conseguenza  di  ferite,  lesioni  od
infermita'  riportate  od  aggravate  per  servizio  di  guerra,  nel
conflitto  1940-45,  hanno  diritto  ad  un  emolumento  mensile che,
aggiunto  al  trattamento  risultante  dalla  pensione  ordinaria per
anzianita' di servizio, determinata ai sensi dell'art. 32, lettere b)
e c) della legge 9 maggio 1940, n. 369, e relativo caroviveri e dalla
indennita'  speciale,  di  cui  agli  articoli  48 e 57 della legge 9
maggio  1940,  n.  369,  1  del decreto legislativo luogotenenziale 5
ottobre  1945, n. 734 e 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n.
58,  faccia  corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del
limite  di  eta' prescritto per il grado con cui cessano dal servizio
permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto
a  quello  spettante  a titolo di stipendio, indennita' militare e di
carovita ai pari grado del servizio permanente e che per il rimanente
periodo  fino  a  tre  anni dopo il raggiungimento del limite di eta'
faccia  corrispondere  il  trattamento  medesimo ai quattro quinti di
quello  dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione
ordinaria  e'  computato  un  periodo  di  cinque anni in aggiunta al
servizio effettivamente prestato. ((1))
  Gli  ufficiali  predetti  che  non  raggiungano  quindici  anni  di
servizio  utile  per  la pensione ovvero raggiungano quindici anni di
detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno
diritto  ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla
differenza  fra  il  trattamento  economico di attivita' (a titolo di
stipendio, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad
essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 18 dicembre 1952, n. 2990 ha disposto (con l'art. 2) che "Il
periodo  di  cinque  anni  in  aggiunta  al  servizio  effettivamente
prestato,  previsto  dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo,  e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita'
necessaria  per  conseguire  il  diritto a pensione ordinaria, sia ai
fini della liquidazione della pensione stessa.
  La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio
1949."