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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 1372

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1948 al: 6-5-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per le poste e telecomunicazioni;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


I tesorieri delle Province e dei Comuni devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Qualora il conto non sia presentato entro detto termine, il Prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 5000 a L. 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.
Le Amministrazioni delle province e dei comuni sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese, e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui è stato presentato dal tesoriere.
Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al Prefetto, che vi provvede a mezzo di commissario.
Per la nomina del revisori si osservano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'ente del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.
Il capo dell'Amministrazione, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune o della Provincia, da pubblicarsi, per le Amministrazioni provinciali, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.