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LEGGE 18 ottobre 1948, n. 1338

Modificazione all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa.

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Testo in vigore dal: 4-12-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al  30  giugno  1949,  per  il  pagamento degli acconti sulle
competenze  arretrate  spettanti al personale di ruolo e non di ruolo
dipendente   dall'Amministrazione  dell'Africa  italiana  rimpatriato
dall'Africa,  puo'  essere provveduto mediante la emissione di ordini
di  accreditamento  fino al limite massimo di lire trenta milioni, in
deroga  all'art.  56  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
successive  modificazioni, fermo restando l'obbligo di provvedere con
mandato  diretto  al  pagamento  del  saldo  in  sede di liquidazione
definitiva di tali competenze.
  Gli  acconti di cui al comma precedente non potranno superare i due
terzi  del  presunto  credito  per  competenze arretrate spettanti al
personale sopra indicato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello State, decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI