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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1309

Modificazioni agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente l'accettazione di fidejussioni.

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Testo in vigore dal: 28-11-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273. 
  Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato 
  con regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  sono  sostituiti  i
  seguenti: 
Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza del contratti, coloro 
che contraggono obbligazioni verso le Stato debbono prestare reale  e
valida cauzione in numerario ed in titoli di Stato o garantiti  dallo
Stato al valore di borsa. 
  Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. 
  Sono ammessi a prestare fidejussione gli  istituti  di  credito  di
diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale. 
  Per i contratti di affitto di fondi rustici, la  fidejussione  puo'
accettarsi quando il canone annuo non superi le  lire  100.000  e  la
durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore  anticipi  un
semestre di fitto. 
  Per il taglio dei boschi cedui,  la  fidejussione  puo'  accettarsi
quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito. 
  Per l'accollo dei servizi  di  trasporti  postali,  eseguiti  senza
l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non
superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione puo'  accettare  la
fidejussione di persona proba e solvente  che  firma  in  solido  con
l'accollatario. 
  In casi speciali e per  contratti  a  lunga  scadenza  puo'  essere
accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca,  sentito  in
precedenza il parere del Consiglio  di  Stato  sulla  convenienza  in
massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla
proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. 
  E' pure fatta facolta' all'Amministrazione di prescindere  in  casi
speciali dal richiedere una cauzione per le  forniture  o  lavori  da
eseguirsi da persone o ditte, si nazionali  che  estere,  di  notoria
solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. 
  L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione,  sono
subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
  Nei  contratti  che  si  rinnovano  periodicamente  per  lavori   o
provviste  riguardanti  un  medesimo  servizio,  quando   lo   stesso
fornitore cessante assume il nuovo contratto, si  puo'  dichiarare  e
tenere per valida la  stessa  cauzione  vincolata  per  il  contratto
precedente, salvo quelle speciali guarentigie  che  l'Amministrazione
contraente riconoscesse necessarie. 
  Speciale cauzione deve essere  richiesta  ai  contraenti  ai  quali
siano fornite cose di pertinenza dello Stato. 
  Art. 55. - Qualora nei beni rurali vi siano scorte  vive  o  morte,
deve esigersi dagli  affittuari  che  le  ricevono  in  consegna  una
speciale  cauzione,  da  prestarsi  a   norma   della   prima   parte
dell'articolo precedente. 
  Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la  durata
del contratto non  oltrepassi  i  sei  anni,  l'Amministrazione  puo'
accettare  una  fidejussione  a  norma  del  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte. 
  Art. 56. - Le locazioni dei beni urbani  debbono  essere  garantite
nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. 
  Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od  una
fidejussione secondo le norme del precedente art. 54; e se si  reputi
insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa  aggiungersi
la cauzione personale o la fidejussione. 
  Art.  57.  -  La  validita'  delle  cauzioni  personali   e   delle
fidejussioni deve  essere  riconosciuta  e  dichiarata  dal  pubblico
ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1948 
 
                               EINAUDI 
 
                                                   DE GASPERI - PELLA 
 
                                      Visto, il Guardasigilli: GRASSI 
 
               Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1948 
             Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 13. - FRASCA