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LEGGE 2 ottobre 1948, n. 1247

Termini per i ricorsi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 26-10-1948
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  ricorso  previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto
1945,  n.  518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado
per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro
che  non  siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del
decreto  stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da
quella  richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi.
  Per  gli elenchi gia' pubblicati, il termine predetto decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.