stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1167

Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1963)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-9-1948 al: 9-4-1963
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le poste e telecomunicazioni;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'organizzazione della ricerca scientifica, per l'attuazione dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera:
a) di istituti scientifici posti alle sue dirette dipendenze e a carico del suo bilancio, da scegliersi fra quelli indicati nell'art. 27, terzo comma, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82;
b) di centri di studio e di ricerca istituiti o da istituire anche presso istituti scientifici dipendenti da università o altri enti o amministrazioni pubbliche o private.
Gli istituti scientifici e i centri di studio e di ricerca sono istituiti con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo parere favorevole dei Comitati competenti, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa.
I rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni e gli enti presso cui sono istituiti i centri sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni stipulate con università o istituti superiori, ovvero con enti od organi dipendenti da altre amministrazioni, sono comunicate ai Ministeri competenti.
Il Consiglio nazionale delle ricerche può avvalersi dell'opera degli istituti scientifici dipendenti da università o altri enti o amministrazioni pubbliche o private, anche indipendentemente dall'istituzione dei centri di studio e di ricerca, in base ad accordi da prendersi, caso per caso, tra il Consiglio stesso e le amministrazioni e i privati interessati.
L'istituzione di nuovi centri e la stipulazione di convenzioni che possano comportare aumento delle tabelle organiche del personale o del contributo annuo statale a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono soggette alla preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro.