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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1090

Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1951)
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Testo in vigore dal: 20-8-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro
per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  L'art.  3  del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e'
abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'allegato  n.  5  al  regolamento  12  febbraio 1911, n. 297, per
l'esecuzione  della  legge  comunale  e provinciale, modificato con i
regi  decreti  22 marzo 1923, numero 761, e 21 marzo 1929, n. 371, e'
abrogato e sostituito dal seguente:

                                                          ALLEGATO 5.

  "Elenco  descrittivo  delle tasse e degli emolumenti the i Comuni e
le  Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti
infra  descritti  (oltre  l'importo  della carta bollata, della tassa
sulle  concessioni  governative  e  dei  diritti di registro nei casi
previsti  dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge
(ora articoli 142 e 205 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):
    1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di
opere e concessioni di qualsiasi natura: per l'originale L. 20;
    2)  verbali  relativi  ai  procedimenti  degli  incanti  e  delle
licitazioni   private  riguardanti  gli  oggetti  di  cui  al  numero
precedente: per l'originale L. 50;
    3)  contratti  relativi  agli  oggetti  di  cui al n. 1, anche se
stipulati  a  seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia
intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale L. 50;
    4)  sul  valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati
al n. 1 e' dovuto:
    sulle prime L. 5.000:  L. 100;
    sull'importo  eccedente le L.     5.000 e  sino a L. 20.000:
 il 2
%;
    sull'importo eccedente  le L.    20.000   e  sino  a  L. 100.000:
l'1,50 %;
    sull'importo eccedente le  L.   100.000 e sino a L. 1.000.000:
 lo
0,75 %;
    sull'importo  eccedente le L. 1.000.000 e sino a L. 5.000.000:
 lo
0,25 %;
    per  importi  superiori  a L. 5.000.000    e    complessivamente:
L. 20.000;

    5)  per  la  scritturazione  degli  atti originali contemplati ai
numeri  2  e  3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per
ogni facciata L. 20;
    6)  certificati  di  qualunque natura, atti di notorieta' e nulla
osta di qualunque specie: L. 20;
    7)  stati  di  famiglia,  esclusi  quelli rilasciati per servizio
militare: L. 20;
    8)  verbali  di conciliazione in materia demaniale nelle province
napoletane e siciliane: per l'originale L. 50.

Norme speciali.

    1)  Per  il rilascio di copie ed estratti dai registri catastali,
consentito  dall'art.  3  della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni
possono  stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di
quelli  dovuti  all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della
tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' dei diritti
stabiliti.
    2) Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone, non si
puo'  percepire  che  il  diritto  per  un solo contratto pagabile da
ciascuno  degli  interessati in proporzione del rispettivo interesse.
Se  piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo'
percepire  che  quanto  e'  dovuto  per  la  disposizione soggetta al
diritto piu' elevato.
    3)  Il  diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e'
dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengono in
media  ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per
finita,  se  siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la
data e le sottoscrizioni.
  Il  detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2
e  3  dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da
consegnarsi  all'ufficio  di  registro  e  per  quelle  degli atti di
qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
    4)   Per   gli  esemplari  degli  avvisi  d'asta  destinati  alla
pubblicazione  il  diritto di scritturazione e' limitato a lire venti
per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
    5)  Il  diritto  di  cui  al  n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola
volta,  anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto
di aggiudicazione, si stipuli il contratto.
    6)  Nessun  diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per
gli  atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il
diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'.
    7) Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di
poverta',  per  l'autenticazione  di  firma, per la legalizzazione di
firme,  per  le  copie  degli  atti  contrattuali  da  mandarsi  alle
autorita'  superiori  per  il visto, per gli atti richiesti d'ufficio
nell'interesse  dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati
di   pensioni  inferiori  a  lire  quindicimila,  per  i  verbali  di
conciliazione  delle contravvenzioni ad regolamenti municipali e alle
leggi  diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per
poverta'  dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali
le  leggi  ed  i  regolamenti  dispongono che il rilascio debba farsi
senza spesa.
    8)  Sono  esenti  dai  diritti di segreteria gli atti concernenti
l'esercizio  del  diritto  elettorale, che l'interessato richieda per
ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria
cancellazione o per esercitare il diritto di voto.
    9)  Per  i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette
la  carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il
diritto e' sempre ridotto alla meta'.
    10)  Il  diritto  di segreteria per la stipulazione dei contratti
duraturi  per  piu'  di  un anno debbono commisurarsi sul complessivo
ammontare dei contratti stessi.
    11)  Il  diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di
segreteria  di  cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del
rinnovo  della  carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura
superiore a lire venticinque".