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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1077

Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-8-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  dotazione  del  Presidente della Repubblica, prevista dal terzo
comma  dell'art. 84 della Costituzione, e' costituita dal Palazzo del
Quirinale,  dai  fabbricati  San  Felice  e  Martinucci  e  collegata
autorimessa  siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn.
21,  14,  nonche'  dalla  tenuta  di  Castelporziano  esclusi tutti i
terreni  attualmente  affittati,  e da tutti i mobili e le pertinenze
dei beni medesimi.
  E'   altresi'   assegnata   alla  dotazione  del  Presidente  della
Repubblica  la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da
corrispondersi in dodici mensilita'.