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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1003

Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-8-1948 al: 18-1-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria è corrisposta, in aggiunta alla stipendio, una indennità accademica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura annua, rispettivamente, di L. 120.000 per i professori straordinari e di L. 180.000 per i professori ordinari.
L'indennità accademica compete anche ai professori ordinari collocati fuori ruolo ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.
In ogni caso la corresponsione dell'indennità è subordinata alla corresponsione dello stipendio.
Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa misura, e per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.