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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 940

Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1954)
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Testo in vigore dal:  6-8-1948 al: 20-8-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa è così stabilito:

per l'Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.710 unità per la Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10.000 unità per l'Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.000 unità