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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 927

Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1948)
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Testo in vigore dal: 22-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri
per  l'industria  e  commercio, per il commercio con l'estero, per la
grazia  e  giustizia,  per gli affari esteri, per le finanze e per il
bilancio;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dei 3 maggio 1948:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a trattare, concludere e
perfezionare  con  il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import
Bank  i  finanziamenti  previsti  dal  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello  Stato  11  settembre  1947,  n.  891,  nonche'  a
concedere  le  relative  garanzie  statali,  oltre il limite di cento
milioni  di  dollari,  ma  non  oltre  l'importo  massimo di duecento
milioni di dollari U.S.A.
  Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili
tutte  le  altre  norme di cui al citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 11 settembre 1917, n. 891.