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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 846

Autorizzazione della spesa di L. 500.000.000 per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1949)
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Testo in vigore dal: 10-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri  per  il  bilancio, per l'interno, per il tesoro e per le
finanze;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da stanziarsi, per
100  milioni  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dei lavori
pubblici  per  l'esercizio  finanziario  1947-48 e per 400 milioni in
quello  per  l'esercizio  finanziario  1948-49, per la concessione di
sussidi  per  riparazione  e  ricostruzione  di  opere  danneggiate o
distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.