stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 809

Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1964)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Ai   salariati   a  matricola  e  ai  lavoratori  permanenti  delle
Amministrazioni   dell'esercito   e   della   marina   licenziati  in
applicazione   del   regio   decreto   19  aprile  1923,  n.  945,  e
successivamente non riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, comma
ultimo,   del   decreto   stesso,  qualora  risulti  indubitabilmente
comprovato  dagli  atti  in  possesso dell'Amministrazione che motivo
esclusivo  della  mancata  riassunzione  sia  stato  quello  di  aver
partecipato   ad  agitazioni  sindacali  antifasciste  o  dato  altre
positive  manifestazioni  di antifascismo, spetta la liquidazione del
trattamento  di  quiescenza previa ricostruzione della carriera e con
il  computo  del  periodo intercorso dalla data di allontanamento dal
servizio  sino al raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio per
il collocamento a riposo, previsti rispettivamente dagli articoli 145
e 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio
decreto  21  febbraio  1895,  numero  70,  ovvero, se non siano stati
ancora  raggiunti  i  limiti  predetti,  sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  Il  personale  di  cui  al  precedente  comma,  ammesso al predetto
trattamento   di   quiescenza,   e'  tenuto  al  rimborso  all'Erario
dell'indennita'  prevista  dall'art.  9  del  regio decreto 19 aprile
1923, n. 945, eventualmente percepita in luogo di pensione.
  Il  trattamento  di  quiescenza  concesso  dal presente articolo ha
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Al   personale  che,  allontanato  dal  servizio  nelle  condizioni
previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riassunzione in
servizio anteriormente al 1 giugno 1947, si applicano le disposizioni
del   regio   decreto-legge   6  gennaio  1944,  n.  9  e  successive
integrazioni.