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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 788

Norme in materia di cessione dei titoli di possesso italiano esclusi dalla sistemazione e conversione prevista per i prestiti prebellici italiani emessi negli Stati Uniti d'America dal decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.

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Testo in vigore dal: 29-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  I titoli delle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai
sensi  del  decreto  legislativo 8 settembre 1947, n. 921, soggetti a
cessione  a  norma  degli  articoli  1 e 2 del regio decreto-legge 28
agosto  1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge
7  agosto 1936, n. 1631, saranno acquistati dall'Ufficio italiano dei
cambi,  per  conto  e nell'interesse del Tesoro dello Stato, mediante
pagamento  in  contanti,  al prezzo da determinarsi nei modi previsti
dal  primo comma dell'art. 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1890, e
sulla base del cambio medio di cui all'art. 1 del decreto legislativo
28 novembre 1947, n. 1347, in vigore alla data del regolamento.
  Nel  determinare  il  prezzo  del titolo dovra' tenersi conto delle
cedole   mancanti   che  verranno  computate  proporzionalmente  alla
quotazione  di  acquisto  presa a base per la liquidazione del titolo
stesso.  Per  quanto  riguarda l'acconto corrisposto sulle cedole del
prestito  Regno  d'Italia  sette  per  cento  1951,  di  cui al regio
decreto-legge  24  luglio  1942,  n.  894,  l'acconto  stesso  dovra'
considerarsi  - avuto riguardo al valore del dollaro in quell'epoca -
come pagamento integrale della meta' della cedola.