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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1948, n. 751

Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 369, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1951)
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Testo in vigore dal: 24-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro
per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

  L'efficacia  delle  disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della
legge 24 marzo 1942, n. 360, e' prorogata al 15 aprile 1948.