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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 740

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-7-1948 al: 14-1-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


All'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma:
"Su richiesta del condomino o dei condomini autorizzati a ricostruire, l'Ufficio del genio civile instaura il procedimento di espropriazione delle quote di area di proprietà degli altri condomini non autorizzati alla ricostruzione e promuove dalla competente autorità il decreto di occupazione temporanea di esse.
L'onere della espropriazione grava esclusivamente sui condomino o sui condomini che l'hanno promossa: l'Amministrazione dei lavori pubblici resta estranea a tutti i rapporti tra i condomini, derivanti dal procedimento espropriativo".