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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 727

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1952)
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Testo in vigore dal: 20-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Per  gli  ufficiali  superiori  delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria  e  genio,  appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della
legge  9  maggio 1940, n. 370, i limiti di eta' previsti dall'art. 31
della  legge  9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa
alla legge stessa, sono modificati come segue:
    colonnelli: anni 56;
    tenenti colonnelli: anni 54;
    maggiori: anni 52.