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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 662

Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1955)
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Testo in vigore dal: 20-3-1955
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il parere della Corte dei conti;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto  con  i  Ministri  per  l'industria  e  il commercio, per il
tesoro,  per  il  bilancio,  per  il  commercio con l'estero e per il
lavoro e la previdenza sociale;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  E'  corrisposto  a  carico  dello Stato, sui bozzoli prodotti nella
campagna  1947,  un  contributo  non  superiore  a  L.  100  per ogni
chilogrammo a fresco. (1) ((3))
  Per  le  partite  dei  detti  bozzoli  non ancora venduti, l'intero
contributo   e'   corrisposto   ai   produttori,  per  tramite  delle
organizzazioni  di  raccolta  e  degli  istituti di credito che hanno
finanziato l'ammasso.
  Per   le   partite  dei  detti  bozzoli  che  siano  stati  venduti
anteriormente   all'entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  il
contributo  per le partite cedute ad un prezzo non superiore a L. 150
al  chilogrammo  a  fresco,  base dieci per uno, spetta per intero ai
produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 150,
ma  non  superiore  alle  L.  250,  va  ripartito  tra  il produttore
venditore,  al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed
il  prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il
residuo;  per  le  partite  cedute ad un prezzo superiore alle L. 250
l'intero contributo spetta all'industriale acquirente.
  Per  le  partite  di  bozzoli  bianchi  e  bibianchi  i prezzi base
indicati  nel  comma  precedente  si  intendono aumentati di L. 50 al
chilogrammo.
  Sono   inoltre   rimborsate,  a  carico  dello  Stato,  L.  40  per
chilogrammo  a  fresco,  a  compenso  globale delle spese di raccolta
collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R.  27 ottobre 1950, n. 1124 ha disposto (con l'art. 1) che
"E'  determinata  in  L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura
dell'acconto  da  corrispondere  sul contributo previsto dall'art. 1,
primo  comma,  del  decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i
bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R. 10 dicembre 1954, n. 1408 ha disposto (con l'art. 1) che
"E' determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della
ritenuta  prevista  a  favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12
della  legge  13  marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui
all'art.  1,  primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."