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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 609

Integrazione del primo comma e del capoverso n. 1 dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 315, e proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico e scientifico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1953)
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Testo in vigore dal: 9-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  quelli  per  gli  affari  esteri, per il tesoro, per la grazia e
giustizia e per la difesa;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Il  primo comma ed il capoverso n. 1 del decreto luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 385, sono integrati come appresso:
  "E'   costituito   temporaneamente,  alle  dirette  dipendenze  del
Ministero della pubblica istruzione, un ufficio per il recupero delle
opere  d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico,
con le seguenti attribuzioni:
    1)  cooperare  con le competenti Autorita' alleate nel recupero e
nella   identificazione   degli   oggetti   d'arte  e  del  materiale
bibliografico, scientifico e didattico asportato dalle truppe nemiche
in   ritirata,  e  comunque  illecitamente  sottratto  al  patrimonio
artistico,   bibliografico,   scientifico   e   didattico  nazionale,
effettuandone  la  restituzione  al  competente  organo del Ministero
della pubblica istruzione".