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DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 596

Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-6-1948 al: 30-9-1948
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, è protratta fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.
Non rientrano fra i contratti esclusi dalla proroga a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, quelli che siano da considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti.