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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1948, n. 580

Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-6-1948 al: 31-12-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva il nuovo statuto del Circolo stesso;
Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 14 e 15 del predetto statuto allo scopo di meglio adeguarli alla situazione ed alle necessità in atto;
Vista la deliberazione 22 novembre 1947 del Consiglio di amministrazione del Circolo suddetto;
Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1945;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la difesa e per le finanze;

Decreta:

A decorrere dal 1 gennaio 1948 gli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col su citato decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, sono modificati come appresso:

Art. 1

Art. 14. - 1° Tassa di iscrizione:
La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto dell'iscrizione è la seguente:
a) per i soci effettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 b) per gli ufficiali di complemento o di prima nomina . . " 150 c) per i soci vitalizi - Non e prevista la tassa di
iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio
permanente effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " -
d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350

Art. 15. - 2° Quote sociali:
La quota sociale mensile è:
a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti a Roma:
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40
(quote da corrispondersi essenzialmente per spese di rappresentanza da tutte le Forze armate d'Italia);
b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti a Roma:
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45 ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75
c) per i soci vitalizi e temporanei non residenti a Roma " 30 d) per i soci vitalizi e temporanei residenti a Roma. . . " 70

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva il nuovo statuto del Circolo stesso; Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 14 e 15 del predetto statuto allo scopo di meglio adeguarli alla situazione ed alle necessità in atto; Vista la deliberazione 22 novembre 1947 del Consiglio di amministrazione del Circolo suddetto; Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1945; Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo

Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la difesa e per le finanze; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1948 gli articoli 14 e 15 dello statuto

del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col su

citato decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, sono modificati come appresso: Art. 14. - 1° Tassa di iscrizione: La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto dell'iscrizione é la seguente: a) per i soci effettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 b) per gli ufficiali di complemento o di prima nomina . . " 150 c) per i soci vitalizi - Non e prevista la tassa di

iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio permanente effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " - d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350 Art. 15. - 2° Quote sociali: La quota sociale mensile è: a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti a Roma: ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 (quote da corrispondersi essenzialmente per spese di rappresentanza da tutte le Forze armate d'Italia); b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti a Roma: ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45 ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 c) per i soci vitalizi e temporanei non residenti a Roma " 30 d) per i soci vitalizi e temporanei residenti a Roma. . . " 70

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 172. - FRASCA