stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 556

Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1952)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-5-1948 al: 7-4-1952
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzioni;
Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interni per l'Africa italiana, e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1


L'assistenza prevista dal presente decreto spetti ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie;
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, della Somalia e dall'Etiopia;
2) profughi dai territori sul quali, in seguito al Trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.
L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono
considerati tali, agli effetti del presente decreto, la moglie ed i figli non coniugati di età inferiore ai 16 anni od inabili permanentemente a lavoro proficuo. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo.