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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 522

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal: 10-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per
le finanze;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 giugno 1947, agli ufficiali giudiziari, i quali
con  i  proventi  indicati  nel  n.  1 dell'art. 1 del testo organico
approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle
indennita'  di  trasferta,  dei  diritti fissi per le notificazioni a
mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi
in  misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della
tassa  erariale del 10% di cui al primo comma dell'art. 2 della legge
22  dicembre  1932,  n.  1675,  e del 10% per le rimanenti spese, non
vengono a conseguire annualmente quelli delle Preture e dei Tribunali
L.  78.487,40  e  quelli delle Corti di appello e della Cassazione L.
80.170,40,  e'  dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a
raggiungere tali limiti.
  Questa  retribuzione  minima garantita agli ufficiali giudiziari e'
aumentata,  per  quelli  addetti  alle  Preture  e al Tribunali, a L.
80.170,40  dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 83.199,80 dopo
il  secondo,  a  L.  86.566,80  dopo il terzo, a L. 89.595,20 dopo il
quarto  e  a L. 92.288 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari
addetti  alle  Corti a L. 83.199,80 dopo il primo quadriennio, a lire
86.565,80  dopo  il  secondo,  a  lire  89.595,20 dopo il terzo, a L.
92.288  dopo  il  quarto  e  a L. 95.990,60 dopo il quinto, tenendosi
conto  in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato
da  ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n.
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