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DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 506

Proroga al 30 giugno 1948 del termine previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523, in materia di distribuzione e consumo dei prodotti industriali nonchè in materia di iniziative industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/09/1948)
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Testo in vigore dal: 25-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le  finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per
l'agricoltura  e  le  foreste,  per  i  trasporti,  per le poste e le
telecomunicazioni;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 17 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto  dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
del   Capo  provvisorio  dello  Stato  29  novembre  1947,  n.  1523,
concernente la proroga delle disposizioni in materia di distribuzione
e  consumi  dei prodotti industriali nonche' in materia di iniziative
industriali e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1948.