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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 484

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1948 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949.