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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 480

Determinazione della misura della indennità di carovita da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato per il trimestre aprile-giugno 1948.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 4-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto  l'art.  87,  comma quinto, della Costituzione Sulla proposta
del  Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario
di Stato e del Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484 e successive
modificazioni,  sara'  tenuto conto, per il trimestre dal 1 aprile al
30  giugno  1948,  dell'indice  medio  del  costo  dell'alimentazione
rilevato  dall'Istituto  centrale  di  statistica  per  il  trimestre
luglio-settembre 1947.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948

                              DE NICOLA

                                             DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948
  Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 77. - FRASCA