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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 436

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal: 15-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                              PROMULGA

  Il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

  La  proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita ai sensi
dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 13 novembre 1919,
n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un
anno  dalla  scadenza  dell'assegno,  successivamente  differita, con
decreto  legislativo  luogotenenziale  12 aprile 1945, n. 200, fino a
sei  mesi  dopo  la  cessazione  dello  stato  di  guerra,  ed ancora
prorogata,  di  sei  mesi  in  sei  mesi,  con il decreto legislativo
luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, con il decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 316 e con il decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 8 settembre 1947, n.
1003, fino a tutto il 14 aprile 1948, e' ulteriormente protratta, per
altri sei mesi, a decorrere da tale ultima data.