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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 380

Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 8-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, e' concessa
agli  esercenti  di  aziende minerarie una integrazione di prezzo per
ogni  tonnellata  venduta  e  consegnata di antraciti, ligniti picee,
xiloidi  e  torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione
delle  torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Societa' Carbonifera
Sarda.
  A  decorrere  dalla  stessa data e' concesso un contributo per ogni
tonnellata  dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata
da  stabilimenti  industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad
imprenditori  con  essi  consociati,  con esclusione dei combustibili
impiegati per i consumi interni della miniera.