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DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1948, n. 354

Provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti raffermati che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1957)
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Testo in vigore dal:  15-5-1948 al: 31-10-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1947, l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ed il premio giornaliero di presenza, di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono estesi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste per il personale militare, ai primi avieri del ruolo specialisti raffermati che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.
Al personale di cui al precedente comma è concessa, inoltre, la tredicesima mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello State 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni.