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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948, n. 319

Autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
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Testo in vigore dal: 25-4-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro  e  col  Ministro per il
bilancio;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 4 marzo 1948;
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  di spesa di 10 miliardi di lire di cui all'art. 2
della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste per l'esercizio 1947-48,
modificata  dall'art.  8 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  3  ottobre  1947, n. 1232, e' ridotta di 200 milioni di
lire.
  L'autorizzazione   di  spesa  per  la  concessione  dei  contributi
previsti  dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  1  luglio  1946,  n.  31  e successive modificazioni, e
aumentata di 200 milioni di lire.