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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 307

Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1952)
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Testo in vigore dal:  23-4-1948 al: 1-9-1950
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 4 marzo 1948;

Art. 1


I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 54° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.
Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottoufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.